COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN NICOLA SULMONA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BIKAMI JEANNOT ISMAILA IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLA SULMONA / PINETANOVA DISPUTATA IL 24/09/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C”
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20del 12/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN NICOLA SULMONA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BIKAMI JEANNOT ISMAILA IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLA SULMONA / PINETANOVA DISPUTATA IL 24/09/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C”
Con reclamo ritualmente proposto la Società SAN NICOLA SULMONA ha chiesto infliggersi in danno della Società PINETANOVA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 0 – 0, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Bikami Ismaila Jeannot che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato regolarmente.
La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il reclamo è palesemente infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Bikami Jeannot Ismaila è stato regolarmente tesserato dalla Società PINETANOVA con decorrenza dal 18.9.2006.
La posizione dello stesso deve, quindi, considerarsi regolare e pertanto lo stesso aveva pieno titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata ordinando di addebitare la stessa sul conto della Società San Nicola Sulmona.
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