COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS L’AQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE DE LUCA CHRISTIAN PER TRE GIORNATE IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TERESA – VIRTUS L’AQUILA DISPUTATA IL 24/09/2006 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C/2 (C.U. N° 14 del 28.09.2006)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS L’AQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE DE LUCA CHRISTIAN PER TRE GIORNATE IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TERESA – VIRTUS L’AQUILA DISPUTATA IL 24/09/2006 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C/2 (C.U. N° 14 del 28.09.2006) Con appello ritualmente proposto la Società VIRTUS L’AQUILA, ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il calciatore De Luca Christian rifiutato di uscire dal campo al momento dell’espulsione e per averlo fatto solo successivamente all’intervento del capitano. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il De Luca si sarebbe limitato a ritardare l’uscita dal campo, visto che, come riferito dall’arbitro, aveva chiesto spiegazioni sulla decisione. Osserva la Commissione Disciplinare, che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in considerazione della particolare tenuità del fatto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta a De Luca Christian, a due giornate, disponendo restituirsi la tassa versata.
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