COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VENERE CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA BALSORANO – VENERE DISPUTATA L’8.10.06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FANTAUZZI GUIDO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VENERE CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA BALSORANO – VENERE DISPUTATA L’8.10.06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FANTAUZZI GUIDO. Con reclamo ritualmente proposto la Società VENERE CALCIO ha chiesto infliggersi in danno della Società BALSORANO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 0, per avervi, la stessa Società BALSORANO, fatto partecipare il calciatore FANTAUZZI GUIDO che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto squalificato per tre gare con C.U. n. 64 del 27.04.2006, in riferimento all’ultima gara del precedente campionato. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Fantauzzi Guido, era stato effettivamente squalificato per tre gare (di cui due gare per espulsione ed una gara per recidività in ammonizione) con C.U n. 64 del 27.04.06 e, al momento della disputa della gara, non aveva titolo a parteciparvi in quanto aveva scontato solo due giornate. All’accoglimento del reclamo consegue la sanzione della perdita della gara in danno della Società Balsorano, nonché quella della pena pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro 78,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla Società Balsorano la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Balsorano 0 – Venere 3, nonché l’ammenda di euro 78,00. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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