COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VIRTUS TOLLO – MARINA CALCIO DISPUTATA IL 15.10.06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “B” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE QUATELA MICHELE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VIRTUS TOLLO – MARINA CALCIO DISPUTATA IL 15.10.06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “B” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE QUATELA MICHELE. Con reclamo ritualmente proposto la Società MARINA CALCIO ha chiesto infliggersi in danno della Società VIRTUS TOLLO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 3 – 1, per avervi, la stessa Società VIRTUS TOLLO, fatto partecipare il calciatore QUATELA MICHELE che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto residuava allo stesso la squalifica per una giornata. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore QUATELA MICHELE, era stato effettivamente squalificato per complessive tre gare, di cui una per doppia ammonizione nell’ultima gara di play – off disputata con la società di appartenenza nella precedente stagione sportiva e, le altre due, a seguito di espulsione nella prima giornata del campionato in corso. Ora, avendo lo stesso QUATELA scontato solo due turni di squalifica, ne consegue che la sua partecipazione alla gara oggetto di reclamo deve ritenersi senza titolo. All’accoglimento del reclamo consegue la sanzione della perdita della gara in danno della VIRTUS TOLLO, nonché quella della pena pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro 104,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla Società VIRTUS TOLLO la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio VIRTUS TOLLO – F.C. MARINA CALCIO 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 104,00. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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