COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTAVIGNONE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA COPPITO CALCIO 2002 –FONTAVIGNONE DISPUTATA L’8.10.06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B”, COMITATO PROVINCIALE DELL’AQUILA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FRIZZI RAFFAELE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTAVIGNONE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA COPPITO CALCIO 2002 –FONTAVIGNONE DISPUTATA L’8.10.06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B”, COMITATO PROVINCIALE DELL’AQUILA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FRIZZI RAFFAELE. Con reclamo ritualmente proposto la Società FONTAVIGNONE ha chiesto infliggersi in danno della società A.S.D. COPPITO CALCIO 2002 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 0, per avervi, la stessa società COPPITO, fatto partecipare il calciatore FRIZZI RAFFAELE che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, poiché squalificato. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni nei termini, chiedendo il rigetto del reclamo proposto. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento, poiché il calciatore FRIZZI RAFFAELE, pur risultando nella distinta della gara in epigrafe, non ha preso parte all’incontro. Da ciò consegue che il reclamo proposto dalla A.S.D. FONTAVIGNONE deve essere respinto, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett a), C.G.S., rimanendo assorbito ogni altro motivo di gravame sollevato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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