COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BAR PESTILLI CELANO C5 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, DI NON PRENDERE IN ESAME, PER VIZIO DI FORMA, LA RISERVA SCRITTA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA VIS ROSETO CALCIO A 5– BAR PESTILLI CELANO C5, DISPUTATA IL 7.10.2006 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C/2 (C.U. n° 20 DEL 12/10/06 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BAR PESTILLI CELANO C5 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, DI NON PRENDERE IN ESAME, PER VIZIO DI FORMA, LA RISERVA SCRITTA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA VIS ROSETO CALCIO A 5– BAR PESTILLI CELANO C5, DISPUTATA IL 7.10.2006 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C/2 (C.U. n° 20 DEL 12/10/06 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. BAR PESTILLI CELANO C5 ha chiesto, in totale riforma del provvedimento di cui in epigrafe, infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società VIS ROSETO CALCIO A 5, per l’ipotesi d’irregolarità del campo di gioco di cui all’art. 24, comma 7, lett. b). La società appellante, a suo dire, avrebbe correttamente inoltrato formale riserva verbale all’arbitro a fine gara, tramite il suo capitano, così come previsto dalla normativa poco sopra richiamata in tema di irregolarità del campo di gioco intervenuta durante lo svolgimento della gara. La società resistente ha fatto pervenire rituali controdeduzioni chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità e/o inammissibilità del proposto gravame e, in subordine, il suo rigetto nel merito. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Come è riportato dalla stessa A.S.D. BAR PESTILLI CELANO C5 nell’atto d’appello, la doglianza è relativa alla presenza, su ogni metà campo del terreno di gioco, di due dischetti per l’esecuzione dei tiri liberi, di cui quello più marcato (e dal quale la società appellante aveva dovuto calciare un tiro libero nei minuti di recupero) posto a una distanza superiore a quella prevista dal regolamento del gioco del calcio a cinque. E’ chiaro, quindi, che nel caso di specie non può farsi riferimento all’ipotesi di irregolarità sopravvenuta o ad altre cause eccezionali, di cui alla normativa impropriamente richiamata dall’appellante, posto che l’irregolarità del terreno di gioco era da considerarsi sicuramente preesistente, con conseguente obbligo per la società ospite a presentare riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara. In ogni caso, la procedura seguita dall’odierna appellante è stata, comunque, viziata nella forma, come ben riscontrato del primo Giudice, anche in ipotesi di irregolarità sopravvenuta, tenuto conto che manca in atti la prova della trasmissione delle motivazioni del reclamo alla società VIS ROSETO CALCIO A 5 entro il settimo giorno successivo a quello di svolgimento della gara, come previsto proprio dall’art. 24, comma 7, lett. b), del codice di rito. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it