COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. SETTEVENDEMMIE MATTEO, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, DEL SIG. SANTANGELO DAVIDE, ALLENATORE DI BASE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, DEL SIG. LEONE TITO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, NONCHE’ DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, I PRIMI TRE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., LA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 5/09/2006).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. SETTEVENDEMMIE MATTEO, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, DEL SIG. SANTANGELO DAVIDE, ALLENATORE DI BASE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, DEL SIG. LEONE TITO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, NONCHE’ DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, I PRIMI TRE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., LA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 5/09/2006). Con atto del 5.09.2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Matteo SETTEVENDEMMIE, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la USD PRATOLA CALCIO 1910, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in quanto, in attesa della tessera personale F.I.G.C. (poi rilasciata in data 25/2/2006) aveva consapevolmente utilizzato quella del calciatore BOSSO Valerio (rimasto in attività sino all’8/1/2006) in occasione delle gare Pro L’Aquila – Pratola del 29/1/2006 e Pratola – Fucense del 5/2/2006, valide per il Campionato Giovanissimi Regionali, il Sig. Davide SANTANGELO, allenatore di base e tesserato all’epoca dei fatti con la società U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo ideato e concretamente posto in essere la irregolarità di cui sopra, mediante la materiale compilazione delle distinte delle gare Pratola – Fucense del 5/2/2006 e Pro L’Aquila – Pratola del 29/1/2006, successivamente sottoscritte dal Dirigente accompagnatore ufficiale della medesima società, sig. Tito LEONE, il Sig. Tito LEONE, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver sottoscritto le distinte delle gare Pro L’Aquila – Pratola del 29/1/2006 e Pratola – Fucense del 5/2/2006. Ha altresì deferito la Società U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Secondo la Procura Federale a tale contestazione inducono sia gli atti ufficiali, sia le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, da cui risulta che il SETTEVENDEMMIE Matteo ha effettivamente partecipato, come calciatore, alle due gare Pro L’Aquila – Pratola del 29/1/2006 e Pratola – Fucense del 5/2/2006, dietro utilizzazione del cartellino di tal BOSSO Valerio, essendone egli stesso sprovvisto, che l’allenatore di base SANTANGELO Davide ha ideato e concretamente posto in essere la condotta appena descritta mediante la materiale compilazione delle distinte di gara e che, infine, il dirigente accompagnatore LEONE Tito ha di fatto sottoscritto le stesse distinte. Pervenuti gli atti in data 15.09.2006, con atto del 29.09.2006, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo di lettere raccomandate a.r., regolarmente recapitate come da avvisi di ricevimento in atti, comunicando per la data del 30.10.2006 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé. Alla predetta udienza è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, né alcuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel termine stabilito con l’atto di contestazione del 29.09.2006. Dopo ampia relazione della vicenda, in assenza di richieste la Commissione ha ritenuto di chiudere l’istruttoria, all’esito del quale provvedimento si è proceduto alla discussione finale, nella quale il rappresentante della Procura ha chiesto per il SETTEVENDEMMIE Matteo la sanzione della squalifica per mesi quattro, per il SANTANGELO Davide ed il LEONE Tito la sanzione della inibizione per mesi sei ciascuno e per la U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 la sanzione dell’ammenda di € 300. Osserva la Commissione Disciplinare che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas. Ed infatti il calciatore SETTEVENDEMMIE Matteo ha ammesso (cfr. allegato 17 degli atti della Procura Federale) di aver partecipato alle due gare Pro L’Aquila – Pratola del 29/1/2006 e Pratola – Fucense del 5/2/2006 senza averne titolo, poiché non tesserato per la U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, utilizzando il cartellino appartenente ad altro calciatore, tal BOSSO Valerio. Lo stesso calciatore ha sostenuto di essere ricorso a tale espediente in quanto la sua richiesta di tesseramento non era ancora stata formalizzata (in effetti dagli atti ufficiali risulta che il cartellino personale F.I.G.C. fu rilasciato al predetto SETTEVENDEMMIE solo in data 25.02.2006) e di aver concordato il tutto con l’allenatore. E’ pacifico che il comportamento contestato all’allenatore di base SANTANGELO Davide, che ha di fatto ideato con il predetto calciatore il descritto espediente e materialmente compilato le distinte delle due gare citate (per sua espressa ammissione, il SANTANGELO ha riferito all’Ufficio Indagini della FIGC che nella gara Pratola – Fucense del 5.02.2006 la maglia n° 20 era indossata dal calciatore SETTEVENDEMMIE che aveva utilizzato per il riconoscimento il tesserino FIGC del calciatore BOSSO Valerio, cfr. all. 15 atti Procura Federale) nonché al dirigente accompagnatore LEONE Tito, che ha sottoscritto le due distinte di gara, non può che essere frutto di deliberata intenzionalità. L'illegittimo comportamento tenuto dai propri Dirigenti e tesserati determina la conseguente e necessaria dichiarazione di responsabilità, seppur a titolo oggettivo, della U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910. Quanto alle sanzioni da irrogare ai soggetti deferiti, ritiene la Commissione che la gravità dei fatti accaduti, soprattutto in relazione al campionato di riferimento (Giovanissimi Regionali) imponga di comminare sanzioni anche più consistenti rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale. Al riguardo ritiene la stessa Commissione di infliggere ai sigg.ri LEONE Tito e SANTANGELO Davide l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi dodici, al sig. SETTEVENDEMMIE Matteo la squalifica per mesi sei ed alla società U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di irrogare ai Sigg.ri SANTANGELO Davide e LEONE Tito l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi dodici, al sig. SETTEVENDEMMIE Matteo la squalifica per mesi sei ed alla società U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 la sanzione dell’ammenda di € 500,00. DISPONE altresì, trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale ed alla Procura Federale della F.I.G.C., nonché notificarsi copia dello stesso ai soggetti interessati.
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