COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CUGNOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA CUGNOLI – CASTIGLIONE M. R. DISPUTATA IL 08/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE E (C.U. N° 22 DEL 19/10/06 – C.R. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CUGNOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA CUGNOLI – CASTIGLIONE M. R. DISPUTATA IL 08/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE E (C.U. N° 22 DEL 19/10/06 – C.R. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Cugnoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. a seguito dell’errore tecnico commesso dal direttore di gara, chiedendo l’annullamento della decisione e il ripristino del risultato conseguito sul campo. Ha dedotto l’appellante che lo stesso direttore di gara aveva erroneamente riferito che quest’ultima fosse complessivamente durata oltre il tempo regolamentare e che il secondo tempo fosse durato sessantadue minuti in quanto, non disponendo di un cronometro perfettamente funzionante, non avrebbe potuto rilevare con esattezza l’intera durata dell’incontro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di essere stato comunque in grado di rilevare con certezza la durata dell’incontro in quanto, dal cronometro che gli era stato concesso in prestito, si era reso conto che tra l’inizio della gara e la fine della stessa erano intercorsi esattamente centoventi minuti e che più esattamente il secondo tempo era durato undici minuti in più rispetto a quello regolamentare ed al recupero effettuato. A tale conclusione è giunto il direttore di gara sulla base della verifica dell’orario rilevato all’inizio della gara ed alla fine. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, ritiene la Commissione che la decisione del primo giudice debba essere confermata non trovando riscontro negli atti ufficiali la versione dei fatti fornita dalla società reclamante e dovendo dare prevalenza alla tesi fornita dal Direttore di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata. Per questi motivi la Commissione disciplinare DELIBERA di respingere l’appello e di incamerare la relativa tassa.
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