COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARA’ UMBERTO FINO AL 30/04/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI DI ATRI- CAPISTRELLO DISPUTATA L’08/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 20 DEL 12/10/06 – C. R. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARA’ UMBERTO FINO AL 30/04/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI DI ATRI- CAPISTRELLO DISPUTATA L’08/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 20 DEL 12/10/06 – C. R. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Casoli di Atri ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. chiedendone la revoca o quantomeno la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’assoluta involontarietà del gesto compiuto dal Marà in quanto lo stesso, a seguito di una semirotazione del corpo compiuta durante la corsa, era franato addosso del direttore di gara senza avere alcuna intenzione di attingerlo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha ribadito l’intenzionalità del gesto pur non potendo precisare con certezza con quale parte del corpo il Marà lo avesse colpito. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto contestato di particolare gravità e non avendo arrecato al direttore di gara conseguenze di alcun genere. Per questi motivi la Commissione disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Marà Umberto fino al 28/02/2007 disponendo restituirsi tassa versata.
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