COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN GIACOMO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CATELLI PIERPAOLO FINO AL 31/10/2007 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GIACOMO CALCIO- MONTICCHIO 88 DISPUTATA L’08/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U. N° 20 DEL 12/10/06 – COM. REG. ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN GIACOMO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CATELLI PIERPAOLO FINO AL 31/10/2007 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GIACOMO CALCIO- MONTICCHIO 88 DISPUTATA L’08/10/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U. N° 20 DEL 12/10/06 – COM. REG. ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto la Società San Giacomo Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Catelli Pierpaolo colpito con una manata l’arbitro e per avergli fatto cadere il cartellino rosso al momento dell’espulsione, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’assoluta involontarietà del gesto compiuto dal Catelli in quanto il gesto compiuto sarebbe stato determinato dalla foga agonistica senza avere alcuna intenzione di attingerlo.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha ribadito l’intenzionalità del gesto precisando peraltro di aver subito una lieve fuoriuscita di sangue dal labbro interno senza ulteriori conseguenze. Lo stesso, inoltre, ha chiarito che l’azione del Catelli era stata determinata al fatto che vi erano due compagni di squadra caduti a terra senza che il direttore di gara se ne fosse accorto.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto contestato di particolare gravità e non avendo arrecato al direttore di gara conseguenze di natura particolare. Vi è peraltro da sottolineare che l’azione del calciatore tendeva verosimilmente a richiamare l’attenzione dell’arbitro sul fatto che vi erano due compagni di squadra a terra.
Per questi motivi la Commissione disciplinare
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Catelli Pierpaolo fino al 30/06/2007 disponendo restituirsi tassa versata.
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