COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ORSOGNA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VACRI – ORSOGNA DISPUTATA IL 12.11.06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “B”, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MAMMARELLA LUCA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ORSOGNA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VACRI – ORSOGNA DISPUTATA IL 12.11.06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “B”, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MAMMARELLA LUCA. Con reclamo ritualmente proposto la Società ORSOGNA ha chiesto infliggersi in danno della Società VACRI la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 1, per avervi, la stessa Società VACRI, fatto partecipare il calciatore MAMMARELLA LUCA che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto tesserato con altra società. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che effettivamente il calciatore MAMMARELLA LUCA si trovava in posizione irregolare, in quanto tesserato con la Società VACRI soltanto dal 14.11.12006 e, quindi, successivamente alla disputa della gara oggetto di reclamo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla Società VACRI la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio VACRI – ORSOGNA 0 – 3, nonché l’ammenda di Euro 104,00. Delibera, altresì, di infliggere al calciatore MAMMARELLA LUCA la sanzione della squalifica per una gara, nonché al dirigente – accompagnatore della società medesima, Sig. Di Mascio Vincenzo la sanzione dell’inibizione di giorni quindici. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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