COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GIOVANILE CHIETI 2005, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2007 ALL’ALLENATORE RICCI ALFREDO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINESE 2000 –GIOVANILE CHIETI 2005, DISPUTATA IL 28/10/2006 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N° 12 del 9.11.2006, COM.PROV.LE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GIOVANILE CHIETI 2005, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2007 ALL’ALLENATORE RICCI ALFREDO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINESE 2000 –GIOVANILE CHIETI 2005, DISPUTATA IL 28/10/2006 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N° 12 del 9.11.2006, COM.PROV.LE CHIETI). Con appello ritualmente proposto la Società GIOVANILE CHIETI 2005 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver l’allenatore RICCI ALFREDO fatto ingresso indebitamente sul terreno di gioco, minacciando ripetutamente l’arbitro. Ha dedotto l’appellante che il RICCI era effettivamente entrato sul campo, ma solo per dividere alcuni calciatori che stavano discutendo concitatamente tra loro. Al termine, si sarebbe allontanato dal campo senza protestare, in ossequio alla decisione dell’arbitro. Osserva la Commissione Disciplinare, che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in considerazione della non particolare gravità del fatto, pur non risultando dagli atti ufficiali la versione fornita dalla società appellante. Resta, peraltro, comunque censurabile il comportamento del RICCI, in quanto, trattandosi di campionato juniores, la sua funzione di allenatore avrebbe dovuto essere d’esempio per i giovani calciatori. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta a RICCI ALFREDO al 28.2.2007, disponendo restituirsi la tassa se versata.
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