COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 7/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ALLOUCHE OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PELINO / SCURCOLA MARSICANA, DISPUTATA IL 19/11/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 29 del 23.11.2006 COM. REG. LE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 7/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE ALLOUCHE OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PELINO / SCURCOLA MARSICANA, DISPUTATA IL 19/11/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 29 del 23.11.2006 COM. REG. LE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto il calciatore ALLOUCHE OMAR ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere, espulso a seguito di reazione nei confronti di un avversario, inveito nei confronti dell’arbitro con frasi offensive ed aver cercato di scavalcare la rete di recinzione istigando il pubblico e scatenando un parapiglia in campo tra tesserati.
Ha dedotto l’appellante che si era limitato a discutere ad alta voce con l’allenatore dello Scurcola che era in tribuna poiché squalificato e che, sulla rete di recinzione sarebbe salito un altro calciatore dello Scurcola che l’arbitro non avrebbe notato in quanto in quel momento era stato aggredito da un dirigente della squadra avversaria.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, in quanto il comportamento tenuto dall’ALLOUCHE deve ritenersi gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara ed ha causato gravi incidenti, anche in campo. Non trova, invece, alcun riscontro negli atti ufficiali la versione dei fatti fornita dall’appellante e non suffragata da alcun elemento probatorio.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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