COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MICRON CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30/4/2007 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE SERRA CESARE IN RELAZIONE ALLA GARA MICRON CALCIO A 5 / CRISTAL CALCIO A 5, DISPUTATA IL 25/11/06 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D” (C.U. N° 18 del 30/11/2006 COM. PROV.LE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MICRON CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30/4/2007 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE SERRA CESARE IN RELAZIONE ALLA GARA MICRON CALCIO A 5 / CRISTAL CALCIO A 5, DISPUTATA IL 25/11/06 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D” (C.U. N° 18 del 30/11/2006 COM. PROV.LE L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto la Società Micron Calcio A 5 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il dirigente SERRA fatto ingresso nel terreno di gioco indebitamente e per aver strattonato il direttore di gara, ingiuriandolo ripetutamente e reiterando tali ingiurie alla fine della gara. Ha dedotto la società appellante che il Serra avrebbe protestato con veemenza senza, peraltro, attingere l’arbitro in alcun modo. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, tenuto conto che quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti, e che il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato che il Serra lo avrebbe strattonato tirandogli la manica della divisa, ripetendo le ingiurie profferite anche a fine gara, alla presenza del Sig. Compagno Daniel, dirigente addetto all’arbitro della stessa società reclamante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata ed addebitarsi la differenza di € 65,00.
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