COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 AL CALCIATORE LATTANZI ANGELO E FINO AL 31/12/2008 AL CALCIATORE CIUFFETELLI ANTONELLO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAGNANO / VILLA SCONTRONE, DISPUTATA IL 29/10/06 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N° 26 del 2/11/2006 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 AL CALCIATORE LATTANZI ANGELO E FINO AL 31/12/2008 AL CALCIATORE CIUFFETELLI ANTONELLO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAGNANO / VILLA SCONTRONE, DISPUTATA IL 29/10/06 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N° 26 del 2/11/2006 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Cagnano ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. quanto al calciatore Lattanzi Angelo, per aver strattonato per la maglia il direttore di gara e per averlo colpito con un calcio allo stinco a fine gara; quanto al calciatore Ciuffetelli Antonello, per avere ingiuriato il direttore di gara dopo essere stato espulso per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo e per avere, a fine gara, colpito l’arbitro con un calcio alla coscia procurandogli dolore ed un lieve ematoma. Ha dedotto la società appellante che i due calciatori non avrebbero compiuto atti di violenza in danno del direttore di gara, ma si sarebbero limitati a contestare le decisioni assunte, precisando, peraltro, che il Lattanzi si trovava in tutt’altra zona dell’impianto sportivo al momento del fatto contestato. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha ribadito quanto in precedenza riferito, precisando, senza ombra di dubbio (sulla base di circostanziati elementi), che i due calciatori si sarebbero resi responsabili dei comportamenti loro addebitati. Osserva la Commissione Disciplinare che le sanzioni inflitte possono essere lievemente ridotte, quanto al Lattanzi, perché le conseguenze subite dall’arbitro si sono concretizzate in un lieve dolore; quanto al Ciuffetelli, poiché le conseguenze del gesto non sono state di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione, riducendo la squalifica del calciatore Lattanzi Angelo fino al 31/12/2007 e la squalifica del calciatore Ciuffetelli Antonello fino al 31/8/2008. Dispone la restituzione della tassa versata.
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