COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO 2002 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PRO CALCIO 2002 / ROCCAVIVI V.R. DISPUTATA IL 3/12/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO 2002 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PRO CALCIO 2002 / ROCCAVIVI V.R. DISPUTATA IL 3/12/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”. Con reclamo ritualmente proposto, la Società sportiva Pro Calcio 2002 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Roccavivi V.R., per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Sabatini Luca che non aveva titolo a parteciparvi poiché espulso dal campo nella gara precedente Roccavivi V.R. – Antinum Lo Schioppo, disputata il 25/11/2006. La società resistente nelle sue controdeduzioni ha sostenuto di avere schierato a buon diritto il Sabatini, poiché della sua espulsione non era stata fatta menzione nel referto arbitrale e tanto meno nel Comunicato Ufficiale del N° 30 del 30.11.2006 Comitato Regionale Abruzzo. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Roccavivi V.R. ha utilizzato il calciatore Sabatini Luca effettivamente espulso nella gara Roccavivi V.R. – Antinum Lo Schiopo, come risulta dal prospetto delle ammonizioni ed espulsioni allegato al referto di gara e sottoscritto, oltre che dal direttore di gara, anche dai dirigenti delle due società. In ogni caso, la stessa normativa impropriamente richiamata dalla società controinteressata, ovvero l’art. 41, comma 3, C.G.S., prevede l’automatismo della squalifica di almeno una giornata in caso di espulsione durante una gara ufficiale, a prescindere dalla pubblicazione dell’elenco dei calciatori espulsi nel comunicato ufficiale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Roccavivi V.R. le seguenti sanzioni: perdita della gara Pro Calcio 2002 – Roccavivi V.R., con il punteggio di 0 – 3; ammenda di € 78,00; inibizione fino all’8/1/2007 al dirigente accompagnatore Sig. Mastropietro Domenico; squalifica al calciatore Sabatini Luca per una gara. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it