COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’. AURORA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CAPESTRANO / AURORA DISPUTATA IL 25/11/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (COM. PROV.LE PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’. AURORA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CAPESTRANO / AURORA DISPUTATA IL 25/11/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (COM. PROV.LE PESCARA).
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Aurora ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Capestrano, per avere quest’ultima utilizzato sei calciatori fuori quota, in violazione della normativa che disciplina lo svolgimento dei campionati provinciali juniores.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Capestrano ha effettivamente utilizzato sei calciatori fuori quota, ovvero nati dall’1/1/1986, invece dei cinque consentiti dall’art. 3, comma 1, lettera b), allegato al Comunicato Ufficiale N° 1 dell’1/7/2006, L.N.D..
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accoglie il reclamo e di infliggere alla Società Capestrano le seguenti sanzioni: perdita della gara Capestrano –Aurora, con il punteggio di 0 – 3; ammenda di € 52,00; inibizione fino all’8.1.2007 al dirigente accompagnatore Sig. Lerza Virgilio.
Delibera, inoltre, la restituzione della tassa di reclamo, se versata.
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