COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLLUTRI 95 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA POLLUTRI 95 / S.VITO 83 L.D.N. DISPUTATA IL 09/12/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CHIETI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLLUTRI 95 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA POLLUTRI 95 / S.VITO 83 L.D.N. DISPUTATA IL 09/12/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CHIETI. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Pollutri 95 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società S.Vito 83 L.D.N., per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Olivastri Antonio che si sarebbe trovato in posizione irregolare in quanto non identificato correttamente in quanto ad una verifica successiva si sarebbe riscontrata la mancanza del suo documento di riconoscimento. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. L’arbitro della gara, in data 12/12/2006, faceva pervenire al Comitato Provinciale di Chieti supplemento di rapporto con il quale precisava di aver proceduto alla regolare identificazione del calciatore nella fase del preliminare appello nominale con verifica dei documenti e che dopo la gara i dirigenti della Società S. Vito 83 avevano richiesto l’intervento dei Carabinieri del posto per denunciare lo smarrimento del documento con il quale era stato possibile identificarlo. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, il reclamo proposto dalla Società Pollutri 95 deve essere respinto in quanto chiaramente si evince che l’arbitro prima della gara aveva regolarmente proceduto alla identificazione del calciatore mediante appello e riconoscimento sulla base del documento successivamente andato smarrito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di addebitarsi la relativa tassa.
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