COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RISTORANTE DA MORETTI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PAGLIETA / RISTORANTE DA MORETTI DISPUTATA IL 9/12/06 PER IL CAMPIONATO AMATORI COMITATO LOCALE DI VASTO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RISTORANTE DA MORETTI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PAGLIETA / RISTORANTE DA MORETTI DISPUTATA IL 9/12/06 PER IL CAMPIONATO AMATORI COMITATO LOCALE DI VASTO. Con reclamo proposto al Comitato locale di Vasto e trasmesso per competenza a questa Commissione, la Società Ristorante da Moretti ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, terminata con il punteggio di 2 – 2, in danno della Società Paglieta, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore D’Ortona Lorenzo che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Paglieta ha effettivamente utilizzato il calciatore D’Ortona Lorenzo, nonostante la squalifica fino al 13/12/2006 come da C.U. N° 30, del 30.11.2006. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Paglieta le seguenti sanzioni: perdita della gara Paglieta –Ristorante da Moretti, con il punteggio di 0 – 3; ammenda di € 52,00; inibizione fino al 25.1.2007 al tesserato Sig. D’Ortona Enzo e al dirigente accompagnatore Sig. Di Lallo Antonino. Delibera, inoltre, la restituzione della tassa di reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it