COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TORREBRUNA AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI FINO AL 30/03/2007 AL SIG. LELLA MARIO; FINO AL 30/5/2007, AL SIG. MICELLI GIOVANNI E FINO AL 30/6/2007 AL SIG. BONTEMPO STEFANO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORREBRUNA / ROCCASPINALVETI DISPUTATA L’8/11/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N° 28 DEL 16/11/06 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TORREBRUNA AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI FINO AL 30/03/2007 AL SIG. LELLA MARIO; FINO AL 30/5/2007, AL SIG. MICELLI GIOVANNI E FINO AL 30/6/2007 AL SIG. BONTEMPO STEFANO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORREBRUNA / ROCCASPINALVETI DISPUTATA L’8/11/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N° 28 DEL 16/11/06 COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Torrebruna, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: quanto al Bontempo, perché a fine gara si avvicinava all'arbitro e a distanza di un metro gli spruzzava una bottiglia di acqua colpendolo in pieno viso; quanto al Micelli, perché a fine gara si avvicinava all'arbitro e cercava di colpirlo con uno schiaffo senza riuscirvi per l'intervento di un calciatore; inoltre lo ingiuriava e minacciava pesantemente; quanto al Lella, perché a fine gara impediva all'arbitro il rientro nello spogliatoio, ingiuriando pesantemente e minacciandolo. Ha dedotto l’appellante, chiedendo la riduzione delle sanzioni, che i comportamenti contestati o non sarebbero, in realtà, avvenuti ovvero sarebbero stati conseguenza di pura coincidenza ed in ogni caso, tali sanzioni non sarebbero congrue rispetto alla gravità dei fatti accaduti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Micelli avrebbe tentato anche di colpirlo con una bandierina, ricoprendo il ruolo di guardalinee, mentre il Lella avrebbe trattenuto la porta del suo spogliatoio impedendovi di farvi ingresso per alcuni minuti, il Bontempo, infine, avrebbe intenzionalmente spruzzato dell’acqua con una borraccia che si era procurato. Osserva la Commissione che le sanzioni inflitte ai Sigg.ri Lella Mario e Bontempo Stefano possono essere lievemente ridotte alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, mentre la squalifica inflitta al Micelli deve essere confermata in quanto adeguata ai fatti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al Sig. Bontempo Stefano fino al 30/4/2007; di ridurre l’inibizione inflitta al Sig. Lella Mario fino al 28/2/2007; di confermare nel resto l’impugnata decisione, disponendo accreditarsi la tassa di appello, se versata.
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