COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA MARTELLI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VILLA MARTELLI / ATLETICO SAN SALVO DISPUTATA L’8/12/06 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”, GIRONE “A”, DI CHIETI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA MARTELLI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VILLA MARTELLI / ATLETICO SAN SALVO DISPUTATA L’8/12/06 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”, GIRONE “A”, DI CHIETI. Con reclamo proposto al G.S. di Chieti e trasmesso per competenza a questa Commissione, la Società Villa Martelli ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Atletico San Salvo, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Caravaggio Andrea che non aveva titolo a parteciparvi, poiché sprovvisto dell’autorizzazione a partecipare ad attività agonistica prescritta dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Atletico San Salvo ha effettivamente utilizzato il calciatore Caravaggio Andrea che alla data dell’incontro, oltre ad essere sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, N.O.I.F., come dedotto dalla società reclamante, risultava addirittura in regime di svincolo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Atletico San Salvo le seguenti sanzioni: perdita della gara Villa Martelli – Atletico San Salvo, con il punteggio di 0 – 6; ammenda di € 52,00; inibizione fino al 25/1/2007 al dirigente accompagnatore Sig. Menna Virgilio. Delibera, inoltre, la restituzione della tassa di reclamo, se versata.
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