COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MASSA D’ALBE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA MASSA D’ALBE / BORGO PINETA AZ NORD DISPUTATA IL 17/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (COMITATO PROV.LE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MASSA D’ALBE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA MASSA D’ALBE / BORGO PINETA AZ NORD DISPUTATA IL 17/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (COMITATO PROV.LE L’AQUILA).
Con reclamo proposto al G.S. e da questi rimesso per competenza a questa Commissione. la Società Massa D’Albe ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Borgo Pineta AZ Nord per avere quest’ultima fatto partecipare alla stessa il calciatore Censi Massimiliano che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara con C.U. N. 20 del 14/12/2006.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Censi Massimiliano nato il 8/2/1970 ed il calciatore Censi Antonio nato il 9/10/1964 sono stati inseriti nella distinta della squadra del Borgo Pineta AZ Nord per la disputa della gara Real Celano / Borgo Pineta AZ Nord del 3/12/2006 e che il secondo, indicato con il n°12 non ha preso parte alla gara stessa.
Risulta, altresì, che nel corso di detta gara Censi Massimiliano è stato espulso al 35° del 2° tempo anche se, nel C.U. N.19 del 7/12/2006, non figuravano i provvedimenti relativi alla gara in quanto il relativo rapporto non era ancora pervenuto al G.S..
Risulta, poi, che nella gara Borgo Pineta AZ Nord / Assut Europe Cappelle D.M del 10/12/2006 era stato inserito nella distinta della prima società il calciatore Censi Massimiliano nato il 9/10/1964 (evidentemente riferibile a Censi Antonio) con il n° 12 e che lo stesso non ha preso parte effettivamente alla gara.
Ritiene la Commissione, alla luce di tali risultanze, che, a prescindere dall’errore materiale in cui è incorsa la società nella indicazione del nominativo nella distinta della gara del 10/12/2006, la posizione del calciatore Censi Massimiliano nella gara oggetto di reclamo deve ritenersi regolare in quanto, pur se squalificato e presente in panchina, la sua mancata partecipazione alla gara equivale all’aver scontato la squalifica inflittagli con C.U. N.20 del 14/12/2006.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la tassa versata ed addebitarsi la relativa differenza.
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