COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PITINUM ABRUZZO MEDICI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ ED AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2007 INFLITTA AL CALCIATORE ROTILIO DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA PITINUM ABRUZZO MEDICI / PATERNO, DISPUTATA IL 16/12/06 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N° 35 del 21/12/2006 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PITINUM ABRUZZO MEDICI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ ED AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2007 INFLITTA AL CALCIATORE ROTILIO DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA PITINUM ABRUZZO MEDICI / PATERNO, DISPUTATA IL 16/12/06 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N° 35 del 21/12/2006 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Pitinum Abruzzo Medici ha impugnato i provvedimenti come sopra specificati, adottati dal G.S. quanto alla società, per le intemperanze dei propri tifosi nei confronti dell’arbitro e, quanto al Rotilio poiché, espulso per avere colpito con un forte calcio alla gamba un avversario facendolo cadere e provocandogli dolore, alla notifica del provvedimento, protestava offendendo il direttore di gara, spintonandolo ed afferrandogli il braccio con il quale gli mostrava il cartellino. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione poiché, da un lato, il comportamento delle persone estranee al terreno di gioco (peraltro non più di quattro o cinque) non era controllabile dalla dirigenza della squadra di casa e, in ogni caso, non aveva causato nocumento alcuno all’arbitro della gara, dall’altro le azioni del Rotilio erano del tutto involontarie e non perseguibili, a detta della società, come azioni violente. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando, inoltre, che il calciatore Rotilio lo aveva spintonato ripetutamente, con forza e con entrambe le mani sul petto, spostandolo all’indietro ed afferrandogli con forza il braccio destro e che a causa delle spinte ricevute si era trovato nei pressi della recinzione che separa il terreno di gioco dal pubblico, dove era stato colpito da uno sputo. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Deve, per contro, essere sottolineato, che le sanzioni inflitte appaiono congrue ed adeguate rispetto agli addebiti contestati da ritenersi sicuramente di non particolare tenuità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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