COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ DELTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE AI CALCIATORI VERI MARCO E DE DOMINICIS ALESSANDRO E FINO AL 31/01/2007 ALL’ALLENATORE DE DOMINICIS ROBERTO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS PIANELLA 90 / DELTA CALCIO, DISPUTATA IL 14/01/2007 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA (C.U. N° 39 del 18/01/2007 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ DELTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE AI CALCIATORI VERI MARCO E DE DOMINICIS ALESSANDRO E FINO AL 31/01/2007 ALL’ALLENATORE DE DOMINICIS ROBERTO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS PIANELLA 90 / DELTA CALCIO, DISPUTATA IL 14/01/2007 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA (C.U. N° 39 del 18/01/2007 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Delta Calcio ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. nei confronti dei calciatori per aver ingiuriato l’arbitro e colpito ripetutamente la porta del suo spogliatoio e nei confronti dell’allenatore per aver rivolto offese ed insulti a fine gara nei confronti dello stesso arbitro. Ha dedotto la società appellante che, quanto ai calciatori, il direttore di gara non avrebbe potuto risalire alla loro responsabilità dall’interno dello spogliatoio e quanto all’allenatore, questi si sarebbe limitato a protestare civilmente. Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di aver rilevato direttamente i comportamenti contestati, descrivendo con dovizia di particolari i fatti avvenuti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello proposto in ordine alla sanzione riguardante l’allenatore deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 3, C.G.S. ed infondato quanto alla posizione dei calciatori atteso che l’arbitro della gara è stato in grado di riferire con certezza che i comportamenti contestati siano stati effettivamente posti in essere dagli stessi. Le sanzioni inflitte peraltro debbono ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei comportamenti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa di reclamo.
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