COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE DI FURIA GIANFRANCO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / CANISTRO, DISPUTATA IL 23/12/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 37 del 3/01/2007 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE DI FURIA GIANFRANCO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / CANISTRO, DISPUTATA IL 23/12/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 37 del 3/01/2007 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto la Società Notaresco ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Di Furia rivolto ingiurie e minacce all’arbitro andandogli minacciosamente incontro, venendo bloccato dai compagni di squadra.
Ha dedotto la società appellante che il calciatore intendeva avvicinarsi al direttore di gara solo per chiedere chiarimenti in ordine alla sua espulsione e che non aveva alcun intento aggressivo, chiedendo la riduzione della sanzione.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di non essere in grado di riferire esattamente quali fossero le reali intenzioni del calciatore anche se il comportamento addebitato è stato conseguente alla sua espulsione.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara la sanzione inflitta può essere ridotta, non apparendo, con appagante certezza, la intenzione del calciatore di compiere atti di violenza in danno dello stesso, mentre risultano acclarati i comportamenti ingiuriosi e di minaccia tenuti dallo stesso calciatore in occasione dei fatti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Furia Gianfranco a numero tre gare.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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