COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CARPINETO SINELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/10/2007 AL CALCIATORE TRACCHIA ALFONSO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BOMBA / CARPINETO SINELLO , DISPUTATA IL 26/11/2006 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA, GIR. F (C.U. N° 30 del 30/11/2006, COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CARPINETO SINELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/10/2007 AL CALCIATORE TRACCHIA ALFONSO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BOMBA / CARPINETO SINELLO , DISPUTATA IL 26/11/2006 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA, GIR. F (C.U. N° 30 del 30/11/2006, COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Carpineto Sinello ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Tracchia, dopo aver riportato una ferita durante una fase di gioco, con la mano insanguinata, sporcato il volto dell’arbitro ed al termine della gara lanciava contro quest’ultimo la borsa del ghiaccio senza colpirlo. Ha dedotto la società appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Tracchia si era solo avvicinato all’arbitro mostrandogli le mani insanguinate e non avrebbe compiuto quindi atti di violenza, limitandosi a tenere un atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti. Ha pertanto concluso chiedendo la riduzione della sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che il calciatore volontariamente gli metteva le mani sporche di sangue sul viso dopo aver riportato la ferita sull’arcata sopraccigliare sinistra, provocandogli disgusto, tanto da decretare la sua espulsione per condotta gravemente irriguardosa; precisava inoltre che a fine gara lo stesso gli aveva lanciato con violenza la borsa del ghiaccio e solo per puro caso era riuscito ad evitare di essere colpito. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata al comportamento gravemente ingiurioso ed irriguardoso tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara, comportamento peraltro ribadito a fine gara allorchè ben avrebbe potuto riflettere sulle conseguenze del suo gesto non più avvenuto nell’immediatezza delle conseguenze della lesione subita. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa di reclamo.
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