COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CASTEL DI SANGRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 31/03/2007 AL SIG. FRASCONE VINCENZO E DELLA AMMENDA DI € 200,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CASTEL DI SANGRO / CASTELNUOVO VOMANO, DISPUTATA IL 3/12/2006 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE, GIR. A (C.U. N° 32 DEL 7/12/2006 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CASTEL DI SANGRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 31/03/2007 AL SIG. FRASCONE VINCENZO E DELLA AMMENDA DI € 200,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CASTEL DI SANGRO / CASTELNUOVO VOMANO, DISPUTATA IL 3/12/2006 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE, GIR. A (C.U. N° 32 DEL 7/12/2006 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società Pro Castel Di Sangro ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. nei confronti del Frascone, perché quest’ultimo a fine gara protestava contro la terna arbitrale, aggredendo verbalmente un assistente, dandogli ripetute spallate e tirandogli con violenza la divisa, venendo fermato dai Carabinieri e nei confronti della società perché propri sostenitori lanciavano verso l’assistente due lattine di birra senza colpirlo.
Ha dedotto la società appellante che il Frascone, medico sociale, non ha usato violenza né con i fatti né con le parole e si sarebbe limitato a protestare vivacemente, mentre il lancio delle lattine da parte di propri sostenitori non rivestiva i caratteri di pericolosità in quanto cadute a circa cinque metri dal punto di azione dell’assistente.
Ha pertanto concluso chiedendo la riduzione delle sanzioni.
L’assistente arbitrale, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando con dovizia di particolari le modalità del gesto compiuto dal Frascone che certamente non poteva ritenersi una semplice protesta, visto che oltre ad averlo spinto con alcune spallate, aveva anche tentato di raggiungerlo con uno schiaffo, non riuscendo nel suo intento solo grazie all’intervento di un Carabiniere.
Osserva la Commissione Disciplinare che le sanzioni inflitte devono essere confermate in quanto congrue ed adeguate al comportamento gravemente ingiurioso ed irriguardoso tenuto dal Frascone nei confronti dell’assistente arbitrale, anche in considerazione delle proteste smodate e del tentativo di colpire lo stesso assistente. A nulla rileva, peraltro, la circostanza che il lancio delle lattine, ammesso dalla società ricorrente, non abbia prodotto effetti dannosi nei confronti di alcuno, trattandosi comunque di un gesto non consentito e potenzialmente idoneo a produrre danni.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa di reclamo.
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