COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ D.D. FRONDAROLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARCELLI ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELLALTO / D.D. FRONDAROLA, DISPUTATA IL 6/1/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA (C.U. N° 38 dell’11/1/2007 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ D.D. FRONDAROLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARCELLI ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELLALTO / D.D. FRONDAROLA, DISPUTATA IL 6/1/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA (C.U. N° 38 dell’11/1/2007 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società D.D. Frondarola ha impugnato il provvedimento di cui sopra, chiedendone la riduzione, adottato dal G.S. per avere il calciatore Marcelli minacciato gravemente l’arbitro, spintonandolo con il petto. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, poiché il calciatore si sarebbe limitato ad allontanare alcuni suoi compagni di squadra dal direttore di gara, urtando involontariamente quest’ultimo nel tentativo di chiedere spiegazioni circa una sua decisione contestata. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti sia con riguardo al contenuto delle minacce che alla volontarietà del gesto da parte del Marcelli. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. La sanzione inflitta al calciatore deve, invece, ritenersi senza dubbio congrua ed adeguata rispetto agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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