COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTEREALE CALCIO 1970 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2008 AL CALCIATORE DI CARLO ROCCO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO PRETURO / MONTEREALE CALCIO, DISPUTATA IL 3/12/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIR. A (C.U. N° 19 DEL 7/12/2006 COMITATO PROV.LE AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTEREALE CALCIO 1970 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2008 AL CALCIATORE DI CARLO ROCCO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO PRETURO / MONTEREALE CALCIO, DISPUTATA IL 3/12/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIR. A (C.U. N° 19 DEL 7/12/2006 COMITATO PROV.LE AQ)
Con appello ritualmente proposto la Società Montereale Calcio 1970 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Di Carlo, all’atto della sua espulsione, spintonato più volte il direttore di gara, colpendolo anche con uno schiaffo alla nuca.
Ha dedotto la società appellante che in realtà il Di Carlo avrebbe solo toccato l’arbitro sul petto per richiamare la sua attenzione e per chiedere spiegazioni sul provvedimento adottato, mentre lo stesso calciatore non si sarebbe reso responsabile del gesto di violenza in quanto l’arbitro sarebbe stato colpito involontariamente nella ressa generale che si era verificata, chiedendo la riduzione della sanzione.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che, in realtà, il Di Carlo, al momento della sua espulsione aveva protestato vivacemente spingendolo anche con le mani sul petto, facendolo indietreggiare, ma di non essere in grado di riferire con certezza sull’autore del gesto che, in un primo tempo, aveva ritenuto di attribuire ad altro calciatore e che, successivamente, aveva attribuito al Di Carlo a seguito del riconoscimento di responsabilità fatto da tale calciatore.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta può essere ridotta, in quanto in base agli atti di cui si dispone, l’unica responsabilità da attribuire con certezza al Di Carlo è quella relativa alle proteste smodate poste in atto al momento dell’espulsione decretata dall’arbitro. Per tale fatto ritiene congrua la sanzione della squalifica fino al 30/06/2007. Ritiene invece la Commissione che lo stesso non debba rispondere dell’ulteriore episodio del gesto di violenza non essendo stato in grado l’arbitro di attribuire al Di Carlo la responsabilità anche di tale gesto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Carlo Rocco fino al 30/06/2007, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo.
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