COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VILLAVALLELONGA AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 500,00 E AL CALCIATORE CORONA MARIO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE IN RELAZIONE ALLA GARA VILLAVALLELONGA / BALSORANO, DISPUTATA IL 14/1/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 39 DEL 18/1/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VILLAVALLELONGA AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 500,00 E AL CALCIATORE CORONA MARIO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE IN RELAZIONE ALLA GARA VILLAVALLELONGA / BALSORANO, DISPUTATA IL 14/1/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 39 DEL 18/1/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello proposto in data 25/1/2007, la Società Villavallelonga ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto alla società, perché nel corso del secondo tempo, l’arbitro della gara veniva fatto oggetto da parte di alcuni sostenitori locali, del lancio di pietre, una delle quali lo colpiva all’altezza della spalla provocandogli immediato dolore, senza ulteriori conseguenze. Gli stessi sostenitori lanciavano pietre verso la panchina della squadra ospite, senza colpire alcuno e senza conseguenze. Per tutto il corso del secondo tempo ed alla fine della gara, inoltre, sostenitori locali proferivano pesanti ingiurie nei confronti dell’arbitro e degli Organi Federali; quanto al calciatore perché espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, che nel frattempo doveva abbandonare il campo di gioco, alla notifica del provvedimento ingiuriava lo stesso e prendeva a calci e pugni la recinzione dell’impianto, fomentando il pubblico locale. Ha dedotto l’appellante che nessuno si sarebbe accorto del lancio di pietre, né la Forza Pubblica presente in campo, né l’arbitro della gara che nulla avrebbe lamentato a riguardo e che il calciatore non avrebbe potuto colpire con calci la rete di recinzione, poiché posta su un muretto alto circa un metro. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito per essere privo di sottoscrizione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA dichiara l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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