COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA POLLUTRI ’95 / VIRTUS DISPUTATA IL 14/1/2007 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA, GIORNE “C”, (COM. PROV.LE DI CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA POLLUTRI ’95 / VIRTUS DISPUTATA IL 14/1/2007 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA, GIORNE “C”, (COM. PROV.LE DI CHIETI). Con reclamo ritualmente proposto in data 20/1/2007 la Società Virtus ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, terminata con il punteggio di 0 – 0, in danno della Società Pollutri ’95, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Alfarano Domenico che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato a seguito di espulsione diretta nel gara di campionato immediatamente precedente quella oggetto d’impugnazione. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni non rituali, poiché non portate a conoscenza della controparte , così come previsto dall’art .46 comma 6 del C.G.S.. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Pollutri ’95 ha effettivamente utilizzato il calciatore Alfarano Domenico, nonostante l’espulsione diretta comminatagli al 35° del secondo tempo della gara Cupello 2003 – Pollutri ’95 disputata il 17/12/2006, sebbene, per mero errore materiale da parte del Comitato Provinciale di Chieti, il provvedimento non fosse stato riportato in alcuni Comunicati Ufficiali successivi alla disputa della gara suddetta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Pollutri ’95 le seguenti sanzioni: perdita della gara Pollutri ’95 –Virtus, con il punteggio di 0 – 3; ammenda di € 52,00; inibizione fino al 25/2/2007 al dirigente accompagnatore Sig. Del Re Silvio. Delibera, inoltre, la restituzione della tassa di reclamo versata.
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