COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VACRI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €400,00 CON OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO IN FAVORE DELL’ARBITRO DELLA GARA VACRI CALCIO / GUASTAMEROLI, DISPUTATA IL 23/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. B, (C.U. N° 37 DEL 03/01/2007 COMITATO REG. LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VACRI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €400,00 CON OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO IN FAVORE DELL’ARBITRO DELLA GARA VACRI CALCIO / GUASTAMEROLI, DISPUTATA IL 23/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. B, (C.U. N° 37 DEL 03/01/2007 COMITATO REG. LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Vacri Calcio ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per essere, cinque sei persone - non in distinta - entrate nel recinto di gioco da un cancello privo di lucchetto mentre altri tifosi in tribuna minacciavano di botte l’arbitro, cosi come un altro tifoso a fine gara, con obbligo di risarcire il danno subito dall’autovettura dell’arbitro in conseguenza di atti vandalici commessi da ignoti. Ha dedotto l’appellante che, durante l’intervallo, era stato aperto il cancello del terreno di gioco solo per consentire l’accesso al commissario di campo il quale aveva notato che l’arbitro non era in grado di gestire la situazione ed intendeva quindi dargli aiuto e che, in ogni caso, la gara era ripresa e terminata in modo regolare. Quanto all’obbligo del risarcimento del danno, l’appellante ha dedotto di non poter essere ritenuta responsabile dei fatti anche in considerazione della circostanza che il direttore di gara non aveva parcheggiato l’auto all’interno dell’impianto né aveva consegnato le sue chiavi ad un dirigente responsabile della società mentre l’auto era stata lasciata nel parcheggio di un bar a circa duecento metri dal terreno di gioco. Ha, quindi, concluso per la riduzione dell’ammenda e l’esonero dall’obbligo del risarcimento del danno. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti quanto all’ingresso in campo di persone non autorizzate specificando che il cancello era stato aperto sia prima che durante l’ingresso del commissario di campo e che, chi incitava alla violenza, era proprio il custode che lo aveva anche minacciato di botte. In ordine alla sua autovettura, lo stesso ha precisato che in effetti, non avendo trovato posto, l’aveva parcheggiata a circa cento metri dal campo e che un giocatore ed una persona non iscritta in distinta lo avevano visto scendere dalla macchina cosicché i dirigenti della società ben sapevano quale fosse la sua autovettura. A fine gara, a causa del buio, non aveva constatato compiutamente i danni subiti e si era limitato a descrivere solo parte di essi. Osserva la Commissione Disciplinare che, a norma della circ. n. 12 del 12/11/2004 della F.I.G.C. / L.N.D., successivamente pubblicata nelle forme previste, gli arbitri e gli assistenti sono tenuti a chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare ed a consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura; constatare con il responabile della società ospitante gli eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara. Peraltro detta circolare precisa che, “ove gli ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile in qualsiasi forma procedere ad alcuna richiesta di danni”. Nel caso di specie, quindi, appare evidente che l’arbitro della gara non si è attenuto alle disposizioni sopra citate con la conseguenza che la società appellante non può essere dichiarata tenuta al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà dello stesso arbitro. La società va, invece, ritenuta responsabile per il comportamento tenuto dai propri sostenitori e tesserati e la sanzione pecuniaria da infliggere alla stessa si ritiene equa nella misura di € 300,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta alla Società Vacri Calcio nella misura di € 300,00 revocando la sanzione dell’obbligo del risarcimento del danno in favore dell’arbitro. Dispone restiuirsi la tassa di reclamo se versata.
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