COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE EMILIANO BENEDETTI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/03/2007, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS SULMONA / SIRENTINA, DISPUTATA IL 10/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N° 20 DEL 14/12/2006, COM. PROV.LE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE EMILIANO BENEDETTI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/03/2007, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS SULMONA / SIRENTINA, DISPUTATA IL 10/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N° 20 DEL 14/12/2006, COM. PROV.LE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Benedetti Emiliano ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Benedetti tentato di colpire con uno schiaffo l’arbitro senza riuscirvi, dopo essere stato espulso per aver strattonato un avversario. Ha dedotto l’appellante, nel chiedere la riduzione della sanzione, di essersi limitato a chiedere spiegazioni sull’operato dell’arbitro senza mai avere alzato le mani nei suoi confronti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che il calciatore, dopo essere stato espulso, si avvicinava con fare minaccioso con un braccio alzato e tentava di colpirlo con uno schiaffo non riuscendovi per avere indietreggiato di un passo. Ha inoltre precisato che a fine gara lo stesso calciatore glia aveva correttamente porto le scuse per quanto accaduto. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara, che integra sicuramente gli estremi di un tentativo di aggressione pur se non portato a termine non per volontà dell’agente. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa di reclamo.
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