COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 200,00 E AL CALCIATORE DI FELICE STEFANO LA SQUALIFICA FINO AL 25/2/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA CASEMOLINO CALCIO / ANCARANO, DISPUTATA IL 23/12/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 24 DEL 29/12/2006, COM. PROV.LE TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 200,00 E AL CALCIATORE DI FELICE STEFANO LA SQUALIFICA FINO AL 25/2/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA CASEMOLINO CALCIO / ANCARANO, DISPUTATA IL 23/12/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 24 DEL 29/12/2006, COM. PROV.LE TERAMO) Con appello ritualmente proposto in data 5/1/2007, la Società Ancarano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto alla società, per avere, propri sostenitori, lanciato in campo alcuni sassi, uno dei quali colpiva l’arbitro alla mano provocando dolore e per avere, a fine gara, lanciato sassi contro l’auto dello stesso, provocando danni; quanto al calciatore per avere minacciato ripetutamente il direttore di gara e, a fine gara, per avere prima bloccato l’auto dell’arbitro che veniva raggiunta dal lancio di sassi da parte dei suddetti sostenitori e, successivamente, per avere inseguito la stessa autovettura per ben due volte, con conseguente obbligo di risarcimento del danno. Ha dedotto l’appellante che i fatti descritti erano privi di fondamento; che l’arbitro avrebbe avuto sin dall’inizio un atteggiamento provocatorio; che non vi sarebbe stato lancio di sassi in quanto la gradinata del campo sportivo è in cemento; che l’arbitro avrebbe ripreso tranquillamente la sua autovettura per poi ripartire; che a fine gara vi erano state solo proteste e richieste di chiarimenti cui l’arbitro avrebbe risposto con la solita ironia; che non vi poteva essere obbligo del risarcimento del danno in favore dell’arbitro in quanto non sarebbero avvenuti i fatti che hanno originato tale provvedimento; che il calciatore Di Felice Stefano non avrebbe commesso i fatti a lui contestati. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento delle sanzioni adottate. L’arbitro della gara, sia in sede di supplemento di rapporto che in sede di audizione dinanzi a questa Commissione, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, senza ombra di dubbio, di avere riconosciuto il Di Felice come autore dei fatti addebitati in quanto, dopo la gara, aveva interposto la propria autovettura dinanzi a quella dell’arbitro ed era sceso dalla stessa rendendosi in tal modo identificabile dallo stesso arbitro, il quale aveva potuto riconoscerlo anche per la capigliatura folta e riccia. Ha, altresì, precisato di non avere dubbi in ordine alla paternità dei gesti compiuti dai sostenitori della Società Ancarano in ordine ai danni subiti dalla sua autovettura in quanto tale fatto era avvenuto nella stessa circostanza del blocco dell’autovettura. Ha, infine, ribadito, di essere stata colpita ad una mano da una pietra lanciata dagli stessi sostenitori dell’Ancarano. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara anche in sede di audizione, la decisione del primo giudice non può che essere confermata, sia perché le sanzioni appaiono congrue ed adeguate rispetto ai fatti oggettivamente accaduti, sia perché le circostanze addotte dalla società ricorrente non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali, dovendosi dare prevalenza alla versione dei fatti fornita dallo stesso arbitro, i cui rapporti devono, come noto, costituire fonte ufficiale di prova. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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