COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VILLA BOZZA MONTEFINO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA BOZZA MONTEFINO / LE TERRE DEL CERRANO, DISPUTATA IL 14/01/07 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. N° 27 del 18/1/2007 – COM. PROV.LE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VILLA BOZZA MONTEFINO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA BOZZA MONTEFINO / LE TERRE DEL CERRANO, DISPUTATA IL 14/01/07 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. N° 27 del 18/1/2007 – COM. PROV.LE TERAMO). Con appello proposto in data 25/1/2007, la Società Villa Bozza Montefino ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. poiché la società non si è presentata per disputare la gara in oggetto, nonostante la pubblicazione del giorno e dell’orario di gara su due successivi Comunicati Ufficiali (n° 25 del 4/1/2007 e n° 26 dell’11/1/2007). Osserva la Commissione Disciplinare che la società ricorrente non ha inviato copia del ricorso alla società controinteressata, onde l’appello dovrà essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Occorre, infatti, preliminarmente rilevare che la normativa di riferimento prescrive il contestuale invio del ricorso (o del reclamo) alla controparte nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato della gara e che, contestualmente al ricorso stesso sia inviata alla Commissione Disciplinare copia della relativa attestazione d’invio della raccomandata alla società controinteressata, ai fini del rispetto del contraddittorio: nel caso di specie, tuttavia, tale formalità non è stata osservata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA dichiara l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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