COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 150,00 E AL CALCIATORE DI MARTINO DAVIDE LA SQUALIFICA PER SETTE GARE IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR GISSI / VIRTUS, DISPUTATA IL 28/1/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 23 dell’1/2/2007 COM. PROV.LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 150,00 E AL CALCIATORE DI MARTINO DAVIDE LA SQUALIFICA PER SETTE GARE IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR GISSI / VIRTUS, DISPUTATA IL 28/1/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 23 dell’1/2/2007 COM. PROV.LE CHIETI) Con appello ritualmente proposto, la Società Virtus ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto all’ammenda perché a fine gara tifosi e calciatori della Virtus accerchiavano l’auto dell’arbitro ritardando il suo allontanamento e ingiuriandolo, quanto alla squalifica del calciatore Di Martino per aver minacciato gravemente un avversario reiterando tali minacce dopo l’espulsione e prendendo a calci il recinto degli spogliatoi, chiedendo l’annullamento della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Di Martino aveva effettivamente minacciato l’avversario ma solo dopo aver ricevuto ripetute provocazioni e colpi alla nuca mentre i fatti accaduti a distanza dell’impianto non potevano essere ricondotti a responsabilità della stessa società. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato. Mentre la sanzione pecuniaria appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto dai tifosi e calciatori della Virtus, la squalifica inflitta al Di Martino può essere lievemente ridotta non costituendo la violazione contestata un fatto particolarmente grave tale da essere sanzionato con il provvedimento impugnato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione della squalifica al calciatore Di Martino Davide a cinque gare confermando per il resto l’impugnato provvedimento, disponendo accreditarsi la relativa tassa di reclamo ove addebitata.
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