COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELLALTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ALTO TORTORETO / CASTELLALTO DISPUTATA IL 17/2/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE G

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELLALTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ALTO TORTORETO / CASTELLALTO DISPUTATA IL 17/2/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE G Con reclamo ritualmente proposto, la Società Castellalto ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Alto Tortoreto, per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Ridolfi Amedeo e D’Andrea Ricchi Davide che non avevano titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserati. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha precisato che la richiesta di tesseramento era stata spedita al Comitato in data 16/2/2007 e che, per quanto riguarda il calciatore Ridolfi, lo stesso aveva esibito una attestazione rilasciata dalla società di originaria appartenenza, nella quale si affermava che lo stesso calciatore era da considerarsi svincolato. Osserva la Commissione che il reclamo è parzialmente fondato in quanto risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore D’Andrea Ricchi Davide era regolarmente tesserato con la Società Alto Tortoreto, mentre il calciatore Ridolfi Amedeo, anche da accertamenti svolti presso il competente Comitato, risulta tesserato con una società dilettantistica ligure con la conseguenza che lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo. Alla sanzione della perdita della gara in danno della Società Alto Tortoreto devono fare seguito le sanzioni accessorie. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Alto Tortoreto la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Alto Tortoreto 0 Castellalto 3. Delibera, inoltre, di squalificare per una gara il calciatore Ridolfi Amedeo e di inibire per giorni 15 (quindici) il dirigente accompagnatore Sig. Luigi Pachini nonché di infliggere alla Società Alto Tortoreto la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00.
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