COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FUCENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE BELLOTTA ALESSANDRO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE / VENERE CALCIO, DISPUTATA IL 10/02/2007 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N° 29 DEL 15/02/2007, COM. PROV.LE AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ FUCENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE BELLOTTA ALESSANDRO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE / VENERE CALCIO, DISPUTATA IL 10/02/2007 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N° 29 DEL 15/02/2007, COM. PROV.LE AQ)
Con appello ritualmente proposto la Società Fucense ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Bellotta ripetutamente ingiuriato l’arbitro a fine gara, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto la società appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore non era stato né espulso né ammonito e si era limitato a fine gara a chiedere spiegazioni all’arbitro sul suo operato rendendo noto peraltro la possibilità di applicare al calciatore una congrua ammenda per il proprio comportamento.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata al comportamento gravemente irriguardoso tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara, tenuto anche conto delle contraddittorie motivazioni addotte dall’appellante e della circostanza, non ricordata dal G.S., che lo stesso calciatore si era introdotto a fine gara nello spogliatoio dell’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa di reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FUCENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE BELLOTTA ALESSANDRO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FUCENSE / VENERE CALCIO, DISPUTATA IL 10/02/2007 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N° 29 DEL 15/02/2007, COM. PROV.LE AQ)"