COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLIS PAGANICA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CASTELVECCHIO SUBEQUO – POLIS PAGANICA DISPUTATA IL 25/2/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA L’AQUILA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLIS PAGANICA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CASTELVECCHIO SUBEQUO – POLIS PAGANICA DISPUTATA IL 25/2/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA L’AQUILA. Con reclamo ritualmente proposto la Società Polis Paganica ha chiesto infliggersi in danno della Società Castelvecchio Subequo la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 1, per avervi, quest’ultima, fatto partecipare il calciatore Fasciani Marco che non avrebbe avuto titolo a prendervi parte, poiché tesserato per altra società. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzo che il calciatore Fasciani Marco è stato regolarmente tesserato dalla Società Castelvecchio Subequo in data 24/2/2007. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa pari a € 130,00.
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