COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ VILLA S. MARIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE FINO AL 30/05/2007 AL CALCIATORE DE IULIIS CLAUDIO E PER CINQUE GARE AL CALCIATORE D’AMICO CAMILLO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S. MARIA / PRO FRANCAVILLA, DISPUTATA IL 18/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA. GIRONE D (C.U. N° 45 DEL 22/02/2007, COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007
APPELLO DELLA SOCIETA’ VILLA S. MARIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE FINO AL 30/05/2007 AL CALCIATORE DE IULIIS CLAUDIO E PER CINQUE GARE AL CALCIATORE D’AMICO CAMILLO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S. MARIA / PRO FRANCAVILLA, DISPUTATA IL 18/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA. GIRONE D (C.U. N° 45 DEL 22/02/2007, COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto la Società Villa S. Maria ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. per aver il calciatore De Iuliis Claudio colpito un avversario con due pugni alla nuca ed alla mandibola, provocandogli la scheggiatura di un dente ed il calciatore D’Amico Camillo per aver colpito al viso con due schiaffi l’avversario, spingendolo a terra, provocandogli lieve fuoriuscita di sangue, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto le circostanze riferite dall’arbitro risulterebbero inveritiere, anche perché non documentate le pretese lesioni subite dagli avversari.
Il calciatore De Iuliis, in particolare, comparso dinanzi a questa Commissione, ha precisato di non aver colpito l’avversario ma di averlo solo strattonato in quanto resosi responsabile di una simulazione che gli aveva procurato un calcio di rigore.
In sede di supplemento l’arbitro della gara ha confermato gli originari riferimenti specificando le modalità con le quali si era svolta l’azione dei calciatori e precisando che il De Iuliis a fine gara si era intrattenuto per svariato tempo nel suo spogliatoio, riconoscendo di aver sbagliato e cercando di limitare le conseguenze del suo gesto.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere respinto in quanto le sanzioni inflitte appaiono congrue ed adeguate ai comportamenti tenuti dai calciatori i quali si sono resi responsabili di comportamenti particolarmente violenti nei confronti di avversari, tanto da provocare agli stessi conseguenze di natura personale. Occorre appena sottolineare che la interessata versione dei fatti fornita dall’appellante non trova riscontri obiettivi negli atti del procedimento ed è stata smentita dal direttore di gara, i cui riferimenti devono costituire fonte di prova privilegiata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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