COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ PALENA AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA AL CALCIATORE DEL MONACO ARIEL LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE; AI CALCIATORI DELFINI MANFREDI E VITTORIA STEFANO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ED ALL’ALLENATORE COMO MARIANO LA SQUALIFICA FINO AL 31/3/2007, IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA / COLLEMICI VIS PAGLIETA, DISPUTATA IL 18/2/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, PROVINCIA CHIETI, GIRONE “B” (C.U. N° 26 DEL 22/02/07 COM. PROV.LE CHIETI)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007
APPELLO DELLA SOCIETA’ PALENA AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA AL CALCIATORE DEL MONACO ARIEL LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE; AI CALCIATORI DELFINI MANFREDI E VITTORIA STEFANO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ED ALL’ALLENATORE COMO MARIANO LA SQUALIFICA FINO AL 31/3/2007, IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA / COLLEMICI VIS PAGLIETA, DISPUTATA IL 18/2/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, PROVINCIA CHIETI, GIRONE “B” (C.U. N° 26 DEL 22/02/07 COM. PROV.LE CHIETI)
Con appello ritualmente proposto, la Società Palena ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto al calciatore Del Monaco per ripetute offese e minacce all’arbitro e per averlo ulteriormente minacciato; quanto ai calciatori Delfini e Vittoria per ripetute offese e minacce all’arbitro, quanto all’allenatore Como per ripetuti insulti rivolti al direttore di gara e ne ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che nella foga agonistica i giocatori e l’allenatore avrebbero usato frasi offensive e volgari nei confronti del direttore di gara, non condividendo alcune sue decisioni, senza, tuttavia, usare espressioni minacciose.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato.
Mentre le sanzioni adottate nei confronti dei calciatori Delfini e Del Monaco appaiono congrue ed adeguate ai comportamenti tenuti nei confronti dell’arbitro, poiché le circostanze addotte dalla società ricorrente non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali e dovendosi dare prevalenza alla versione dei fatti fornita dallo stesso arbitro, il cui rapporto deve, come noto, costituire fonte ufficiale di prova, le squalifiche inflitte al calciatore Vittoria e all’allenatore Como possono essere lievemente ridotte, tenuto conto che, come risulta dal rapporto arbitrale, i due si sarebbero limitati a protestare senza dirigersi di corsa e con fare minaccioso dinanzi al direttore di gara, a differenza degli altri giocatori sanzionati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica al calciatore Vittoria Stefano a tre gare e quella all’allenatore Como Mariano fino al 22/3/07, confermando per il resto l’impugnato provvedimento. Dispone, infine, accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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