COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TRIGNO CELENZA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA FINO AL 30/06/2007 DEL CALCIATORE GASPARI VITTORIO, SQUALIFICA FINO AL 30/04/2007 DEL CALCIATORE GASPARI ROBERTO) IN RELAZIONE ALLA GARA TRIGNO CELENZA / VIRTUS TOLLO, DISPUTATA IL 18/02/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE B (C.U. N° 45 DEL 22/02/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Trigno Celenza ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S., quanto all’ammenda perché a fine a gara i sostenitori dell’appellante rivolgevano ingiurie e pesanti minacce all’arbitro; quanto al calciatore Gaspari Vittorio per aver ingiuriato l’arbitro e, dopo l’espulsione, per avergli afferrato il braccio destro stringendolo con forza e per avergli provocato momentaneo dolore; quanto al calciatore Gaspari Roberto per aver ingiuriato l’arbitro e per averlo spintonato con il petto facendolo indietreggiare per alcuni metri. Ha dedotto l’appellante che quanto all’ammenda non vi sarebbero state ingiurie da parte dei dirigenti nei confronti del direttore di gara; quanto a Gaspari Vittorio si sarebbe limitato a protestare vivacemente, mentre Gaspari Roberto avrebbe solo mostrato il petto senza spingere l’arbitro. Ha, pertanto, concluso chiedendo la riduzione delle sanzioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, le sanzioni inflitte devono essere confermate siccome congrue ed adeguate ai fatti contestati, anche in considerazione del fatto che dagli atti non risultano fondate le circostanze dedotte dalla società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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