COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FALCHI FANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE BARONE MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIA VOMANO / FALCHI FANO, DISPUTATA IL 25/02/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE G (C.U. N° 47 DEL 1/03/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FALCHI FANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE BARONE MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIA VOMANO / FALCHI FANO, DISPUTATA IL 25/02/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE G (C.U. N° 47 DEL 1/03/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Falchi Fano ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S., quanto all’ammenda per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro a fine gara e quanto al calciatore per aver offeso e minacciato l’arbitro, reiterando gli insulti fuori dello spogliatoio dello stesso arbitro. Ha dedotto l’appellante che il Barone doveva considerarsi estraneo all’accaduto in quanto intento a farsi la doccia al momento dei fatti contestati, mentre a fine gara non potevano essersi verificate intemperanze in quanto i sostenitori della stessa società erano solo quattro. Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca o quantomeno la riduzione delle sanzioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che il Barone si era reso effettivamente responsabile delle ingiurie e delle minacce dopo che al 26” del secondo tempo era stato sostituito, mentre, alla fine della gara, erano stati gli stessi Carabinieri intervenuti a riferire che vi erano alcuni sostenitori della società ospitata in atteggiamento ostile e circa una ventina di costoro lo avevano applaudito ironicamente ed insultato. Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta al calciatore Barone Marco può essere lievemente ridotta, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità, mentre deve essere confermata quella pecuniaria siccome congrua ed adeguata rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Marco Barone a tre giornate e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone la restituzione della tassa versata.
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