COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PUCETTA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/04/08 INFLITTA AL CALCIATORE LODICO LUCA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA IL 18/12/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIR. A (C. U. N° 20 DEL 14/12/06 COM. PROV. L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PUCETTA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/04/08 INFLITTA AL CALCIATORE LODICO LUCA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA IL 18/12/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIR. A (C. U. N° 20 DEL 14/12/06 COM. PROV. L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, la Società Pucetta, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Lodico Luca da prima rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro e per averlo poi intenzionalmente colpito, con una testata sul fianco sinistro, provocandogli “intenso e persistente“ dolore. Ha dedotto l’appellante, chiedendo l’annullamento o la riduzione della sanzione, che la frase rivolta all’arbitro non sarebbe stata particolarmente offensiva e che il gesto doveva considerarsi privo di volontarietà, anche perché le modalità descritte dal direttore di gara non sarebbero verosimili per come si sarebbero svolte, in ogni caso, le relative lesioni non sarebbero state certificate in alcun modo. L’arbitro della gara, se pur più volte invitato a comparire dinanzi a questa Commissione per rendere chiarimenti in ordine a quanto poco verosimilmente riferito nel rapporto di gara, non si è presentato nelle sedute indicate adducendo alcune giustificazioni. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta al calciatore può essere lievemente ridotta in quanto, dalle modalità dell’azione violenta cosi come descritte dal direttore di gara, non appare credibile che l’eventuale gesto compiuto dal Lodico abbia potuto causare le conseguenze riferite dallo stesso direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lodico Luca fino al 30/09/2007, disponendo restituirsi la tassa versata.
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