COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SANT’ONOFRIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 DEL CALCIATORE TRITELLA GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ONOFRIO / BAR PESTILLI CELANO C5, DISPUTATA IL 10/02/07 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 (C.U. N° 43 del 15/02/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SANT’ONOFRIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 DEL CALCIATORE TRITELLA GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ONOFRIO / BAR PESTILLI CELANO C5, DISPUTATA IL 10/02/07 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 (C.U. N° 43 del 15/02/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Sant’Onofrio ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S., quanto all’ammenda perché a fine gara erano stato restituite con notevole ritardo le chiavi dell’autovettura all’arbitro e perché alcuni calciatori, da quest’ultimo interpellati, non si erano adoperati per rintracciare il dirigente responsabile, quanto al calciatore per avere scalciato volontariamente il pallone alle spalle dell’arbitro e per averlo colpito con un pugno di media entità al petto mentre gli rivolgeva ingiurie e minacce. Ha dedotto l’appellante che l’azione del Tritella era priva di volontarietà e che questi aveva solo protestato vivacemente per contestare la decisione del direttore di gara; quanto all’ammenda ha dedotto che si era verificato uno spiacevole equivoco in conseguenza di un problema di natura familiare che aveva costretto il dirigente responsabile a recarsi in Ospedale e che comunque il ritardo nella consegna delle chiavi era stato contenuto in circa un’ora. Ha, pertanto, concluso chiedendo la riduzione delle sanzioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che il Tritella lo aveva colpito alle spalle scagliando il pallone con le mani e non con i piedi come erroneamente inteso dal primo Giudice e che, dopo l’espulsione, era stato colpito al petto in modo volontario con un “colpo di media entità” e non con un pugno. In ordine al ritardo della consegna delle chiavi, lo stesso ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta al calciatore può essere ridotta, apparendo le circostanze riferite in sede di supplemento decisamente diverse da come rilevate nell’impugnata decisione di talchè il comportamento tenuto dallo stesso appare sicuramente meno grave sotto il profilo disciplinare, pur restando ferma la rilevanza dei fatti contestati. Deve essere, invece, confermata la sanzione pecuniaria siccome congrua ed adeguata rispetto al comportamento tenuto dal dirigente responsabile e dai calciatori della società appellante che hanno ritardato notevolmente il rientro del direttore di gara nella propria sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tritella Gianluca fino al 31/03/2008 e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone la restituzione della tassa versata ove addebitata.
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