COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TOLLO AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA FINO AL 15/04/2007 AL CALCIATORE QUINTILIANI MARIO E PER CINQUE GARE AL CALCIATORE D’EUSANIO MATTEO) IN RELAZIONE ALLA GARA TRIGNO CELENZA / VIRTUS TOLLO DISPUTATA IL 18/02/07 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. B (C.U. N° 45 del 22/02/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TOLLO AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA FINO AL 15/04/2007 AL CALCIATORE QUINTILIANI MARIO E PER CINQUE GARE AL CALCIATORE D’EUSANIO MATTEO) IN RELAZIONE ALLA GARA TRIGNO CELENZA / VIRTUS TOLLO DISPUTATA IL 18/02/07 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. B (C.U. N° 45 del 22/02/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società Virtus Tollo ha impugnato i provvedimenti come sopra adottati dal G.S. quanto all’ammenda per avere i propri sostenitori ingiuriato l’arbitro a fine gara; quanto al Quintiliani per essere entrato nel terreno di giuoco rivolgendo gravi minacce ed ingiurie all’arbitro reiterando il comportamento e ritardando l’uscita dal campo; quanto al D’Eusanio per avere ingiuriato e minacciato l’arbitro e gli Organi Federali.
Ha dedotto l’appellante che non vi erano propri sostenitori al seguito; che non vi erano state minacce ed ingiurie e che ingiustamente era stato punito il calciatore Quintiliani visto che il responsabile dei fatti contestati era stato il calciatore Recanatesi Luigi e che il dirigente accompagnatore aveva riferito erroneamente il numero di maglia del Quintiliani.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando, tra l’altro, che dopo l’espulsione del n.17 Quintiliani Mario, ne constatava il numero della maglietta facendogli alzare la tuta che indossava ed a fine gara, redigendo il rapporto consegnato alla società, riportava il nome ed il cognome del giocatore n.17 leggendolo dalle liste consegnategli dal dirigente della Società Virtus Tollo.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce dei riferimenti forniti dal direttore di gara, fonte di prova privilegiata rispetto alla versione dei fatti fornita dalla società appellante, le sanzioni inflitte dal primo Giudice devono essere confermate siccome congrue ed adeguate rispetto ai fatti contestati.
E’ appena il caso di aggiungere che la dichiarazione resa dal calciatore Recanetesi Luigi, con la quale si intenderebbe prosciogliere da responsabilità il calciatore Quintiliano, non può trovare credito siccome smentito il suo contenuto dai riferimenti arbitrali.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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