COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CAPISTRELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE RENZIS DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA MOSCIANO / CAPISTRELLO DISPUTATA IL 11/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N. 52 DEL 15/3/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CAPISTRELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE RENZIS DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA MOSCIANO / CAPISTRELLO DISPUTATA IL 11/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N. 52 DEL 15/3/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Capistrello ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore De Renzis Domenico per aver ingiuriato un assistente arbitrale, dopo essere stato espulso, e per aver colpito la bandierina del calcio d’angolo. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, trattandosi di una semplice reazione ad una decisione ritenuta ingiusta, e ne ha chiesto la riduzione. L’assistente, in sede di supplemento, ha precisato quale fosse la frase ingiuriosa più volte rivoltagli. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in quanto la frase rivolta dal calciatore all’assistente arbitrale appare assumere più un contenuto scurrile che ingiurioso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore De Renzis Domenico a n. 3 gare disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.
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