COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ 8000 CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2009 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE BARUFFA SIMPLICIO IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / ORTIGIA DISPUTATA IL 25/2/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 31 DEL 1/3/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ 8000 CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2009 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE BARUFFA SIMPLICIO IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / ORTIGIA DISPUTATA IL 25/2/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 31 DEL 1/3/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)
Con appello ritualmente proposto, la Società 8000 Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del Baruffa per avere questi tenuto un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del pubblico e per aver colpito ad una gamba il direttore di gara con un calcio e per averlo minacciato a fine gara.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore non avrebbe colpito l’arbitro né assunto un atteggiamento ostile nei confronti del pubblico mentre sarebbe stato malmenato da quattro calciatori avversari senza che l’arbitro riferisse l’episodio. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, pur confermando gli originari riferimenti, ha precisato che non ha rilevato l’episodio della presunta aggressione in danno del Baruffa e che da questi avrebbe ricevuto “soltanto un colpo leggero alla coscia sinistra non riportando né dolore né danni fisici”.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore può essere lievemente ridotta alla luce di quanto precisato dal direttore di gara fermo restando la gravità del comportamento tenuto nei confronti del pubblico.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Baruffa Simplicio fino al 31/8/2008 disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ 8000 CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2009 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE BARUFFA SIMPLICIO IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / ORTIGIA DISPUTATA IL 25/2/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 31 DEL 1/3/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)"