COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO PICENZE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 70,00) IN RELAZIONE ALLA GARA RICREATIVO AVEZZANO / POGGIO PICENZE DISPUTATA IL 24/2/2007 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N. 31 DEL 1/3/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO PICENZE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 70,00) IN RELAZIONE ALLA GARA RICREATIVO AVEZZANO / POGGIO PICENZE DISPUTATA IL 24/2/2007 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N. 31 DEL 1/3/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, la Società Ricreativo Avezzano ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara allorchè, in seguito ad una rissa generale scatenatasi tra i calciatori di entrambe le società, l’arbitro era stato costretto a sospendere definitivamente la gara. Ha dedotto l’appellante che la responsabilità dell’accaduto doveva essere ascritta ai calciatori dell’altra società nonché ad un’altra persona non identificata entrata in campo per creare incidenti, tanto che il calciatore Cambria Santo era stato squalificato solo perché si era dovuto difendere dall’aggressione. Ha, pertanto, concluso chiedendo la vittoria a tavolino e la revoca dell’ammenda. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che, dopo l’ingresso in campo di persona non identificata che aveva aggredito un calciatore della Società Poggio Picenze, si scatenava una rissa generale tra i calciatori in campo che non terminava neppure dopo l’intervento dell’arbitro, il quale non poteva fare altro che sospendere definitivamente la gara. Osserva la Commissione che la decisione del primo Giudice deve essere integralmente confermata sul presupposto che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la responsabilità dei fatti che hanno costretto lo stesso a sospenderla, deve essere ascritta ai tesserati di entrambe le società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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