COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PUCETTA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA PUCETTA / VIRTUS CAPISTRELLO 2005 DISPUTATA IL 4/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIR. A (C.U. N. 33 DEL 15/3/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PUCETTA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA PUCETTA / VIRTUS CAPISTRELLO 2005 DISPUTATA IL 4/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIR. A (C.U. N. 33 DEL 15/3/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Pucetta ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Virtus Capistrello 2005 per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Cordovani Mauro e Cordovani Enzo che non avevano titolo a parteciparvi in quanto non tesserati con detta società.
Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Cordovani Enzo, nato il 7/5/1967 (erroneamente indicato come Nocerino sulla distinta di gioco) è regolarmente tesserato con la Società Virtus Capistrello 2005 dal 12/1/2007 ed il calciatore Cordovani Mauro, nato il 7/5/1967 (erroneamente indicato come Mario nella stessa distinta) è stato regolarmente tesserato con la stessa società in pari data.
Dalle certificazioni anagrafiche pervenute, peraltro, risulta che trattasi delle stesse persone che hanno preso parte alla gara. Ritiene equo, la Commissione irrogare la sanzione dell’ammenda di Euro 55,00 in danno della Società Virtus Capistrello 2005 per aver erroneamente indicato in distinta i nomi dei calciatori inducendo, in tal modo la società reclamante ad avanzare il reclamo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa. Dispone inoltre irrogarsi la sanzione di Euro 55,00 in danno della Società Virtus Capistrello 2005.
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